Parcheggiare il camper in area condominiale

 

Chiarita una controversa questione da una Sentenza della Corte di Cassazione: quella della possibilità di posteggio del Camper/Caravan negli spazi condominiali

A tal proposito riportiamo quanto è stato stabilito da una Sentenza della Corte di Cassazione.

PARCHEGGIARE NEL CONDOMINIO
Sentenza Corte di Cassazione Sezione II
- Civile n. 9649 del 26.09.1998
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per "pari uso" dovendosi intendere non l'uso identico in concreto (atteso che l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle aree comuni.
Ente giudicante Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649
Parti in causa Condominio Bosco Verde contro Nussio e altro
Riferimento ai codici
Codice Civile art. 1102
Codice Civile art. 1117
Codice Civile art. 1138

 

 

AUTOSTRADE: SE PERDETE IL BIGLIETTO. CONSIGLI

Roma, 6 agosto 2003. Che cosa succede se si perde il biglietto autostradale? Si paga l'intera tratta. L'automobilista che smarrisce il cartoncino non e' ovviamente in grado di dimostrare l'effettivo percorso, cioe' il casello autostradale di entrata. Di conseguenza la societa' autostradale impone il pagamento dell'intera distanza. Se, ad esempio, si e' entrati nell'A1 a Bologna e si esce a Milano e non si trova piu' la scheda, il casellante chiede il pagamento della tratta dichiarata (Bologna - Milano), contestualmente compila un modulo di segnalazione, in base al quale lo sfortunato automobilista si vedra' recapitare a casa una lettera, con la quale si intima il pagamento della tratta Salerno-Bologna, che si aggiunge al versamento gia' effettuato Bologna-Milano, cioe' l’intero percorso. Insomma sono guai, a meno che il nostro malcapitato non risponda all'intimazione di pagamento con una lettera raccomandata, nella quale dovra' essere riportata una dichiarazione che attesti l'effettivo percorso, firmata anche dagli altri passeggeri non familiari, accludendo le fotocopie di un documento di riconoscimento. Questo dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la veridicita' di quanto dichiarato. Se non bastasse si puo' sempre ricorrere al giudice di pace.
Primo Mastrantoni, segretario Aduc